—
Lo scorso 6 giugno è stato pubblicato il decreto interministeriale del Ministero della Cultura e di quello dell’Economia e delle Finanze che è andato a modificare i criteri di assegnazione e riconoscimento del tax credit per le aziende cinematografiche e dell’audiovisivo, con lo scopo dichiarato di correggere alcune distorsioni della regolamentazione precedente.
Riportiamo qui di seguito nel dettaglio l’insieme delle modifiche introdotte dal recente decreto “correttivo” e di quello del 10 luglio 2024 (n. 225).
1. Eliminazione della definizione di “primaria società di distribuzione”
La definizione di “primaria società di distribuzione cinematografica” è stata eliminata, favorendo così una maggiore flessibilità nella scelta dei partner distributivi e riducendo vincoli operativi precedentemente imposti (Art. 1 comma 3 lett. j).
2. Tracciabilità obbligatoria dei costi
Tutte le fatture e documenti di spesa superiori a €1.000 devono obbligatoriamente indicare il titolo dell’opera audiovisiva di riferimento, pena l’ineleggibilità di tali costi ai fini fiscali (Art. 3 comma 8). Accogliendo le indicazioni del Decreto revisori.
3. Obbligo di reinvestimento dei proventi
Viene ribadito l’obbligo esplicito per i produttori beneficiari del credito d’imposta di reinvestire una quota proporzionale dei proventi derivanti dall’opera entro cinque anni dal riconoscimento definitivo del credito stesso, esclusivamente nello sviluppo, produzione o distribuzione (sia in Italia che all’estero) di nuove opere definite “difficili” (Art. 7 commi 9 e 10).
4. Nuovi requisiti per la distribuzione cinematografica
- Opere con budget superiore a €3.500.000:
L’investimento minimo in promozione rimane di €300.000, ma le proiezioni obbligatorie richieste passano da 2.100 in 100 sale (entro 4 settimane) a 600 proiezioni in almeno 80 sale, concentrate in sole 2 settimane dalla prima uscita, mantenendo l’obbligo di almeno una proiezione nella fascia 18:30–21:30. - Opere con budget inferiore o pari a €3.500.000:
Investimento promozionale minimo invariato (€90.000), ma il numero di proiezioni richieste scende da 980 in 70 sale (entro 4 settimane) a 300 proiezioni in almeno 50 sale entro due settimane dalla prima uscita. - Opere beneficiarie di contributi selettivi o sovranazionali:
Budget superiore a €3.500.000: almeno 300 proiezioni in 50 sale entro due settimane.
Budget inferiore: almeno 240 proiezioni o, in alternativa, partecipazione a festival internazionali o contratti con media audiovisivi.
5. Chiarimenti aggiuntivi sui modelli digitali FVOD e AVOD
Definiti in maniera più chiara i modelli distributivi digitali:
FVOD: accesso gratuito senza spazi pubblicitari.
AVOD: accesso gratuito supportato da introiti pubblicitari.
Queste definizioni semplificano la classificazione fiscale e commerciale delle opere digitali.
In caso di opere audiovisive con prioritario sfruttamento free TV, FVoD e AVoD, il produttore indipendente originario deve conservare in maniera piena e incondizionata, una quota non inferiore al 50 per cento dei diritti SVoD, e la totalità dei diritti TVoD e pay-tv,con un holdback di massimo 6 mesi decorrenti dal giorno successivo alla prima messa in onda dell’opera o, nel caso di opere seriali, dall’ultimo episodio di ciascuna stagione dell’opera. (articolo 23, comma 4, lettera b, terzo capo)
6. Qualifica europea delle imprese beneficiarie
Il decreto chiarisce che alcune specifiche agevolazioni sono riservate esclusivamente a società indipendenti europee (Art. 13 comma 2), incentivando così le coproduzioni intraeuropee e la crescita delle aziende italiane indipendenti.
7. Tempi certi per il riconoscimento del credito
Viene fissato definitivamente in 180 giorni dalla prima diffusione pubblica dell’opera il termine massimo per la conclusione delle procedure di riconoscimento definitivo del credito d’imposta (Art. 15 comma 1 lett. b).
8. Ulteriori disposizioni applicative e clausole transitorie
È introdotta esplicitamente la possibilità di emanare ulteriori disposizioni operative tramite decreti direttoriali successivi. Vengono infine chiarite le clausole transitorie per opere che, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano già stipulato contratti certi o realizzato almeno il 50% delle giornate di lavorazione previste, assicurando una transizione ordinata e tutelata.
Per sintesi tabellare:
Articolo pubblicato su CineFO Insights: Cinema Finance Overview – Kido Editore.
© RIPRODUZIONE RISERVATAIn caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it