Una recente sentenza della Commissione tributaria di primo grado di Milano (n. 1887/7/2025, depositata il 28 aprile 2025) ha fatto chiarezza su un aspetto cruciale dell’accesso ai benefici fiscali per gli investimenti nel settore cinematografico. Il caso riguarda una società di consulenza che, tramite un contratto di associazione in partecipazione con un produttore cinematografico, aveva ottenuto un credito d’imposta nell’ambito del cosiddetto tax credit cinema.
L’Agenzia delle Entrate, secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, ha contestato l’operazione sostenendo che fosse priva di sostanza economica e realizzata al solo scopo di ottenere un indebito vantaggio fiscale. I giudici hanno accolto in pieno questa ricostruzione. La società in questione avrebbe agito come “investitore” senza mai assumere un reale rischio economico: l’accordo prevedeva infatti la restituzione anticipata dell’investimento prima ancora dell’uscita del film nelle sale, ignorando completamente l’andamento effettivo del progetto. Per i giudici si tratta di un chiaro indizio che l’iniziativa non era finalizzata a partecipare agli utili o alle perdite dell’opera, ma solo a sfruttare i benefici del credito fiscale.
Il principio richiamato è quello dell’abuso del diritto, già consolidato in giurisprudenza: secondo la Cassazione, operazioni che mancano di una vera sostanza economica e mirano unicamente a ottenere vantaggi fiscali non sono opponibili all’Amministrazione finanziaria. La sentenza lombarda riafferma dunque che il tax credit cinema può essere revocato, se utilizzato in maniera esclusivamente strumentale, e i relativi importi recuperati.
Nel caso di specie, il contratto di associazione in partecipazione non era accompagnato da alcuna reale corresponsabilità imprenditoriale. L’investitore non solo non avrebbe atteso i risultati economici del film, ma avrebbe incassato il proprio ritorno ben prima della conclusione dell’iniziativa. La Corte ha quindi ritenuto “fragili” le difese dell’azienda, confermando la piena legittimità dell’atto di recupero notificato dall’Agenzia.
Questa decisione si inserisce in un contesto di crescente attenzione da parte delle autorità fiscali verso l’utilizzo improprio dei benefici legati al settore audiovisivo, come confermato dalla recente revoca di 66 milioni di euro di tax credit annunciata dal Ministero della Cultura. Già in passato, specifica la fonte, altre Commissioni tributarie (tra cui Torino e Roma) avevano preso posizioni analoghe, ma la sentenza milanese conferma e rafforza l’orientamento secondo cui il credito d’imposta può essere fruito solo a fronte di investimenti reali, economicamente rilevanti e finalizzati alla partecipazione effettiva nel progetto.
© RIPRODUZIONE RISERVATAIn caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it







