Con una lettera inviata al Presidente del consiglio Silvio Berlusconi e al ministro per i Beni Culturali, Giuliano Urbani, in seguito all’approvazione del decreto straordinario sul cinema che contiene anche norme antipirateria, l’Aiip, l’Associazione italiana dei provider comunica di condividere “le finalità di tutela della proprietà intellettuale che hanno ispirato il provvedimento”, ma si rammarica “di non aver potuto esprimere tali considerazioni in una consultazione pubblica precedente all’approvazione” dello stesso. L’Aiip chiede, infatti, che sia modificato il testo del decreto che prevede una forte responsabilizzazione dei provider nel controllo dei propri utenti e nell’individuazione dei responsabili di eventuali reati di pirateria. Per l’Associazione dei provider italiani “l’attuale formulazione del quinto comma del provvedimento, diretto indistintamente a fornitori di connettività e di servizi, colpirebbe contenuti, servizi ed utenti non coinvolti nell’illecito con una misura censoria attualmente in uso solo in paesi illiberali e provocherebbe una fuga dall’Italia della clientela di servizi. Infatti, mentre i fornitori di servizi possono viceversa isolare i contenuti diffusi da uno specifico “content provider”, i fornitori di connettività possono solo “tagliare la linea” ai fornitori di servizi o disporre misure di filtratura molto grossolane. La misura utile a difendere la proprietà intellettuale è viceversa quella, prevista al quarto comma del provvedimento, di comunicare al magistrato gli elementi utili a perseguire gli illeciti. Come, del resto, già oggi avviene”. Inoltre, l’Associazione dei provider specifica che “tanto i fornitori di connettività che quelli di servizi possono avere “effettiva conoscenza della presenza di contenuti (o attività) che violano la proprietà intellettuale solo nel caso in cui tali contenuti siano pubblici, oppure qualora effettuassero, contro l’articolo 15 della Costituzione, una intercettazione non disposta dal magistrato. Anche limitandosi al primo caso, i fornitori dovrebbero comunque svolgere una “istruttoria sommaria” sostituendosi all’attività del giudice istruttore senza averne né titolo né capacità, e svolgere una attività di sorveglianza espressamente esclusa dal primo comma dell’articolo 17 del decreto di recepimento della direttiva sul commercio elettronico”. Infine “le sanzioni previste a carico di chi a titolo personale e non commerciale fruisce di un’opera protetta dal diritto d’autore appaiono sproporzionate in relazione al testo della direttiva comunitaria sulla protezione della proprietà intellettuale in corso di approvazione”.
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