Per il Tribunale i content creator sono attori

Secondo la sentenza emessa in questi giorni, quando un influencer promuove un prodotto in video può essere equiparato a un lavoratore dello spettacolo, con obbligo di contributi al relativo fondo Inps

content creatorCr. Shuttershock

La questione dei content creator entra anche nel perimetro del lavoro dello spettacolo. A stabilirlo è una sentenza del Tribunale di Milano, sezione lavoro, la n. 595 del 24 aprile 2026, riportata da ItaliaOggi, che ha affrontato il tema dell’inquadramento previdenziale di influencer e creator quando la loro attività online assume una funzione promozionale per conto di aziende committenti. Secondo il tribunale, in determinati casi l’attività può essere equiparata a quella svolta dagli attori di teatro, cinema e televisione, con conseguente obbligo di versamento dei contributi al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo dell’Inps.

Il caso riguarda alcuni creator che avevano affiancato la propria immagine a quella di prodotti commerciali all’interno di video personali pubblicati in rete. Per il Tribunale di Milano, l’accostamento dell’influencer a un prodotto o a un brand, anche quando avviene in modo indiretto o ambientale, può dare origine a un contenuto pubblicitario assimilabile a uno spot. Da qui il passaggio centrale della decisione: se il contenuto ha natura promozionale e viene diffuso con modalità riconducibili alla comunicazione commerciale, l’attività può rientrare nell’ambito dello spettacolo e comportare l’obbligo contributivo al FPLS.

La sentenza si inserisce in un quadro normativo ancora in evoluzione. Come ricostruito da ItaliaOggi, il riferimento utilizzato dal tribunale è il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708 del 1947, relativo alla previdenza e assistenza dei lavoratori dello spettacolo. Una normativa nata molto prima dell’esplosione delle piattaforme digitali e nella quale i content creator non sono espressamente indicati, ma che il giudice ha interpretato in senso estensivo, includendo anche attività oggi svolte da figure come influencer, youtuber, tiktoker, streamer, gamer, podcaster e altri professionisti della comunicazione online.

Un elemento rilevante riguarda la riconoscibilità del contenuto pubblicitario. Nella sentenza, sempre secondo quanto riportato dal quotidiano, la prova dello svolgimento di attività promozionale può emergere anche dall’uso di hashtag come #ad o #adv, oppure dall’indicazione “partnership retribuita”. Si tratta di segnali previsti dalla disciplina sulla trasparenza della comunicazione commerciale online, in particolare dal Regolamento Digital Chart dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, e utilizzati per rendere evidente al pubblico la natura pubblicitaria del contenuto.

La decisione appare significativa perché si colloca accanto a indicazioni precedenti che avevano lasciato aperte più ipotesi di inquadramento. L’Inps, con la circolare n. 44 del 19 febbraio 2025, aveva infatti previsto che l’attività dei content creator potesse essere qualificata, a seconda dei casi, come attività di spettacolo, attività commerciale o lavoro autonomo, con diversi regimi contributivi. Finora, tuttavia, il settore era stato prevalentemente letto in chiave commerciale, anche alla luce dell’introduzione dal gennaio 2025 del codice ATECO 73.11.03 dedicato all’influencer marketing.

La sentenza del Tribunale di Milano non chiude quindi il dibattito, ma introduce un principio destinato ad avere peso: quando il creator presta la propria immagine a favore di un prodotto e il contenuto assume la forma di comunicazione pubblicitaria, l’attività può essere trattata come spettacolo. Una lettura che potrebbe incidere sui rapporti tra aziende, agenzie, piattaforme e professionisti digitali, aprendo una nuova fase nella definizione giuridica e previdenziale del lavoro dei creator.

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