Favorire la circolazione delle opere cinematografiche, evitare lo sviluppo di posizioni dominanti nell’ambito dell’esercizio e della distribuzione e aiutare gli esercenti impegnati nella proiezione di film italiani e europei. Questi i punti salienti della proposta di legge presentata dalle on. Ds Grignaffini, Melandri e Chiaromonte lo scorso 20 luglio e che riprende, modificandolo, il disegno di legge volto a favorire la circolazione delle opere cinematografiche presentato nell’autunno del 1999. Venendo alla proposta Ds, nel settore dell’esercizio cinematografico, l’eventuale concentrazione in capo “ad uno stesso soggetto in via diretta o indiretta, di un numero di schermi cinematografici superiore al 20% degli schermi nazionali, rappresenta costituzione o rafforzamento di posizione dominante sul mercato (art.1)”. Per quanto riguarda, invece, la distribuzione, l’art.2 recita: “Nessun soggetto che svolge attività di distribuzione cinematografica, direttamente, o a mezzo di altri soggetti ad esso collegati, può distribuire per la programmazione un numero di film che occupi una quota superiore al 40% del totale delle giornate annue di programmazione di ciascun complesso cinematografico. Tale limite è elevato all’80% nel caso in cui almeno la metà dei prodotti distribuiti sia di produzione dei Paesi appartenenti all’Unione europea…”. Sostanziale la differenza rispetto al 1999. Allora, nel disegno di legge, le percentuali erano fissate al 25% e al 40% e si riferivano alle singole sale cinematografiche. Nel ddl di quest’anno si parla, invece, di “complessi cinematografici” mentre il presente articolo non si applica alle monosale. Previsti anche per gli esercenti che proiettano film di interesse culturale nazionale “contributi equivalenti alla differenza tra l’incasso medio quotidiano dei film e la media annuale, moltiplicata per le giornate di programmazione (art.4)”.
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