Manca ancora il sì definitivo della Camera dei Deputati (previsto per il 29 dicembre), ma la Legge di Bilancio per il 2024 ha incassato il primo importante via libera da parte del Senato della Repubblica.
All’interno della legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, sono contenute anche diverse misure che interessano l’esercizio cinematografico, già in parte anticipate dall’Anec a fine ottobre.
Tra gli aspetti più importanti, la stabilizzazione delle nuove aliquote del Tax Credit Investimenti, che seguono le modifiche introdotte negli anni 2022-2023: i massimali sono stati fissati al 60%, secondo le articolazioni del Decreto del 4 gennaio 2023. Inoltre, è stata confermata la modifica dell’art.18 della L. 220/2016 relativa al potenziamento dell’offerta cinematografica, con l’introduzione del Tax Credit Costi di funzionamento.
Il Ministero ha poi dato seguito all’impegno manifestato nei mesi scorsi, introducendo una modifica all’art.28 della stessa legge del 2016 relativa al Piano straordinario per il potenziamento delle sale cinematografiche e polifunzionali. A decorrere dal 2024, è previsto un finanziamento annuo pari ad un importo fino a 20 milioni di euro dedicato primariamente alla riattivazione di sale chiuse, aumento schermi e apertura di nuove sale.
Di seguito, potete trovare nel dettaglio gli articoli della Legge di Bilancio 2024 che riguardano l’esercizio cinematografico:
Art. 1 comma 54 (Tax credit cinema)
c) all’articolo 17 (ndr: Tax credit investimenti), il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Alle imprese di esercizio cinematografico, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell’articolo 21, è riconosciuto un credito d’imposta in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l’installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale. In favore delle piccole e medie imprese l’aliquota massima di cui al precedente periodo può essere innalzata fino al 60 per cento.»;
d) all’articolo 18 (ndr: Tax credit Potenziamento offerta cinematografica), il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di potenziare l’offerta cinematografica e in particolare per favorire le attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito d’imposta nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, se esercitate da grandi imprese, o nella misura massima del 60 per cento dei medesimi costi, se esercitate da piccole o medie imprese, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell’articolo 21.»;
Art. 1 comma 337 (Misure in materia di beni culturali)
All’articolo 28, della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea:
- dopo le parole «territorio nazionale» sono aggiunte «e di stimolare gli investimenti per l’adeguamento funzionale e tecnologico delle sale cinematografiche attive, tenuto conto anche delle esigenze delle persone con disabilità,»;
- dopo le parole «di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 20 milioni di euro per l’anno 2020 e di 10 milioni di euro per l’anno 2021» sono aggiunte le seguenti: «fino a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024»;
b) al comma 2, le parole «Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro» sono sostituite da «Ministro della cultura».
c) alla rubrica, la parola «straordinario» è soppressa.
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