Dal sito del Governo, vengono enunciati i punti salienti del decreto legislativo (
è abolita la possibilità di vera e propria censura dell’opera. Non è infatti più previsto il divieto assoluto di uscita in sala di un opera, né l’uscita condizionata a tagli o modifiche della pellicola;
è definito un sistema di classificazione più flessibile, maggiormente conforme alle diverse tipologie di opere e coerente con il generale allargamento del pubblico in sala, che comprende oggi anche bambini molto piccoli;
si introduce il principio di responsabilizzazione degli operatori cinematografici, che sono chiamati a individuare la corretta classificazione dell’opera in base alla fascia d’età del pubblico destinatario e a sottoporla alla validazione di un apposito organismo di verifica, la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, che va a sostituire le attuali sette Commissioni per la revisione cinematografica.
Il decreto, inoltre, «prevede l’adozione di un apposito regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con il quale è disciplinata la classificazione delle opere audiovisive destinate al web e dei videogiochi, al fine di assicurare, anche per tali opere, il giusto ed equilibrato bilanciamento tra la tutela dei minori e la libertà di manifestazione del pensiero e dell’espressione artistica. Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, dal Consiglio di Stato e dalle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Secondo la nuova disciplina, le opere cinematografiche, ivi inclusi gli spot pubblicitari destinati alle sale cinematografiche, dovranno essere classificate dagli operatori nel settore cinematografico». Le categorie sono quattro:
opere per tutti;
opere non adatte ai minori di anni 6;
opere vietate ai minori di anni 14;
opere vietate ai minori di anni 18.
Il decreto stabilisce che, «per i film vietati ai minori di anni 14 o 18, può essere consentito l’accesso in sala di un minore cha abbia compiuto rispettivamente almeno 12 o 16 anni, nel caso in cui esso sia accompagnato da un genitore (o da chi eserciti la responsabilità genitoriale). Il decreto, infine, aggiorna il regime sanzionatorio, prevedendo anche sanzioni di tipo reputazionale (la pubblicazione online delle sanzioni)».
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