Fa già discutere una sentenza (149/2007) della III sezione penale della corte di cassazione che ha accolto il ricorso di due studenti di Torino accusati di aver duplicato abusivamente e aver reso disponibile su server ftp il materiale. I reati che erano stati contestati ai due studenti sono quelli previsti dagli articoli 171 bis e 171 ter della legge 633/41 sul diritto d’autore, sottoposta a tutta una serie di modifiche in anni recenti. La Cassazione ha così annullato la sentenza della Corte di Appello di Torino facendo cadere il capo di imputazione in quanto manca la finalità lucrosa nella loro attività. La sentenza, nonostante le polemiche, non cambierà la situazione attuale in quanto si riferisce a un caso precedente alla legge del 2004 sul diritto d’autore.Come ricorda Enzo Mazza, presidente Fimi ‘la sentenza della III Sezione della Cassazione che è stata ripresa dagli organi di stampa con il titolo ‘Scaricare non è reato’ si riferisce in realtà a un caso antecedente l’attuale normativa, in vigore dal 2004, che invece stabilisce la punibilità penale per lo scambio di file illegali e che punisce con una sanzione amministrativa di 154 euro chi invece si limita a scaricare una canzone abusivamente. Non si tratta, pertanto, di una decisione che modifica l’attuale legislazione in vigore’.
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