Fapav torna sulla questione della illegittimità della fruizione dei contenuti via Web. Dopo alcune iniziative per la realizzazione di servizi a pagamento on line, quali sistemi che permettono di convertire i supporti Dvd in file digitali, e successivamente di immetterli in Rete tramite un portale, in un comunicato (pubblicato sul sito di Univideo www.univideo.org), il comitato legale della federazione (che già aveva fornito una spiegazione su Trade Home Entertainment di ottobre) precisa che «il diritto a noleggiare un Dvd non equivale al diritto di metterlo a disposizione del pubblico tramite Internet». Infatti, «nel caso in cui la visione di un film sia consentita attraverso l’uso di una connessione Internet, ci si trova di fronte ad una modalità di sfruttamento denominata “comunicazione al pubblico”, che richiede una specifica autorizzazione da parte dei soggetti titolari dei diritti. Nell’utilizzare il termine “noleggio on-line”, i “noleggiatori”, o presunti tali, fanno riferimento ad una forma di sfruttamento delle opere cinematografiche attuata attraverso la rete telematica. Tale forma di sfruttamento, però, non può in alcun caso essere definita “noleggio”: si tratta invece di una forma di “comunicazione al pubblico”, disciplinata dall’art.16 della Legge 633/1941. Quella che si definisce “comunicazione al pubblico” delle opere tutelate dal diritto d’autore attraverso la rete Internet o per il tramite dei servizi on-demand, inoltre, è stata regolata, inizialmente dal Trattato OMPI/WIPO del 1996, ed in seguito dalla Direttiva 2001/29/CE, che precisa che “tutti i titolari riconosciuti dalla direttiva hanno il diritto esclusivo di rendere accessibili al pubblico le opere protette dal diritto d’autore e i materiali protetti da altri diritti mediante trasmissioni interattive su richiesta (“on-demand”)».
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