Il Tribunale civile di Roma, sezione specializzata per la proprietà industriale e intellettuale (con ordinanza del 15 aprile) si è pronunciato rispetto all’istanza presentata in precedenza da Fapav (vedi agenzia http://www.e-duesse.it/News/Home-video/Fapav-contro-il-garante/(language)/it). La federazione aveva presentato un ampio e dettagliato dossier per chiedere che Telecom disponesse il blocco dell’accesso ai siti usati per la riproduzione illecita di film coperti da diritto d’autore. Secondo quanto stabilito dal Tribunale Telecom Italia non ha l’obbligo di sospendere il servizio di accesso ai siti per essere stata informata di fatti che rendevano evidente l’illiceità dell’attività in corso, misura richiesta «solo al prestatore dei servizi di hosting, ossia di memorizzazione permanente di informazioni, consistente nella messa a disposizione di una parte delle risorse di spazio e di memoria digitale contenute all’interno di un server al fine di rendere visibile su internet materiale informativo del destinatario del servizio, mentre Telecom fornisce solamente il servizio di connessione». L’obbligo di cui fare carico a Telecom è informare senza esitazione l’autorità giudiziaria. Solo se nel corso delle attività di accertamento delle violazioni l’autorità giudiziaria chieda a Telecom informazioni ulteriori o la solleciti a interrompere il servizio di accesso ai siti implicati nelle violazioni, Telecom sarà tenuta a fornire dati o a eventualmente sospendere il servizio di accesso ai siti, e sarà ulteriormente responsabile verso i titolari dei diritti lesi in caso di mancata risposta a questi ordini. Telecom, quindi, dovrà comunicare alla Procura e al ministero delle Comunicazioni tutte le informazioni ricevute da Fapav e, in più, i dati in possesso di Telecom Italia, diversi dai dati identificativi dei destinatari del servizio, che possano eventualmente essere utili a integrare le notizie contenute nella diffida.
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