La Siae non deve obbligatoriamente essere l’unico soggetto per la raccolta e la ripartizione dei diritti d’autore per la musica d’ambiente (come, ad esempio, quella che viene diffusa negli esercizi e centri commerciali). Questo, in sintesi, quello che sancisce una decisione del Tribunale di Milano che, nella fattispecie, ha dato ragione alla startup Soundreef (con base a Londra ma fondata dagli italiani Davide D’Atri e Francesco Danieli) nella vertenza legale partita da un denuncia mossa da una cantautrice italiana (di cui non si conoscono le generalità) e da una radio specializzata, la Ros&Ros. Questi chiedevano la sospensione dell’attività di Soundreef sostenendo che la Siae, appunto, fosse l’unico soggetto abilitato alla funzione di collecting. La conclusione a cui è arrivato il Tribunale di Milano è, invece, opposta; ovvero che “non sembra possibile affermare che la musica gestita da Soundreef in Italia, in centri commerciali e simili, debba obbligatoriamente essere affidata all’intermediazione della Siae”. Il Tribunale ha fatto leva infatti sul diritto internazionale secondo il quale un punto cardine è la libera circolazione dei servizi e la libera concorrenza. È l’inizio della fine di un monopolio?
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