Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2026, il nuovo decreto sulla copia privata è adesso operativo: le tariffe aggiornate per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi sono entrate in vigore e introducono un’estensione destinata a incidere anche oltre il perimetro tradizionale dei dispositivi fisici. Il passaggio più significativo riguarda infatti il cloud, che per la prima volta viene trattato come spazio assoggettabile a compenso, in un intervento che segna un aggiornamento concreto del sistema alla luce delle abitudini digitali maturate negli ultimi anni.
Il decreto del Ministero della Cultura del 23 febbraio 2026, ora efficace dopo la pubblicazione ufficiale, aggiorna il meccanismo del compenso per copia privata intervenendo sia sulle tariffe sia sulla classificazione delle capacità di memoria. La logica di fondo resta quella già nota: il prelievo si applica ad apparecchi, supporti e memorie potenzialmente idonei alla riproduzione privata di contenuti protetti. Ma il nuovo testo compie un passo ulteriore perché recepisce in modo più esplicito la trasformazione del consumo audiovisivo e musicale, spostando l’attenzione anche sulla memoria remota.
La novità di maggiore impatto è appunto l’introduzione del compenso sulla memoria in cloud o sullo spazio di memorizzazione in cloud. Il contributo viene parametrato mensilmente ai gigabyte per utente, con un tetto massimo di 2,40 euro al mese per utente. A questo si accompagna un sistema di adempimenti specifici per i fornitori, che dovranno effettuare una rendicontazione trimestrale indicando, mese per mese, il numero di utenti attivi e la capacità di memoria messa a disposizione. È il punto che più chiaramente distingue questo aggiornamento dai precedenti decreti, perché equipara per la prima volta lo spazio di archiviazione remoto ai supporti tradizionali.
Sul fronte dei dispositivi, il decreto aggiorna le tariffe tenendo conto dell’aumento della memoria integrata e ridefinisce le classi di capacità soprattutto per categorie ormai centrali nella fruizione dei contenuti, come smartphone e tablet. L’impostazione resta ancorata più alla potenzialità di copia che all’uso effettivo del dispositivo, confermando quindi una struttura che guarda alla funzione tecnica più che alle concrete abitudini del singolo utente. Vengono considerati anche i dispositivi indossabili dotati di funzioni di riproduzione audio e video, come smartwatch e fitness tracker, oltre ai dispositivi ricondizionati.
Resta confermato anche il sistema di esenzioni e rimborsi, che il decreto estende esplicitamente al cloud. Tuttavia il meccanismo viene accompagnato da condizioni probatorie stringenti: per ottenere il rimborso o l’esenzione sarà necessario dimostrare un uso manifestamente estraneo alla copia privata, inclusi gli impieghi professionali, attraverso documentazione fiscale e dichiarazioni sull’utilizzo da presentare alla SIAE. È un aspetto che potrebbe incidere in modo significativo sull’applicazione concreta della disciplina, soprattutto per operatori e soggetti professionali.
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