Cinema: la Corte Costituzionale boccia alcuni articoli del decreto legislativo 28/2004

La Corte Costituzionale ha cancellato diverse disposizioni in alcuni articoli del decreto legislativo n. 28 del 2004, che regolamenta il nuovo sistema di sostegno ed agevolazione della cinematografia e che era stato fortemente voluto dall’ex ministro per i Beni e le Attività Culturali, Giuliano Urbani. Motivo: il varo di quelle norme richiedeva la preventiva intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Tra le disposizioni dichiarate incostituzionali, con una sentenza depositata oggi in cancelleria, ci sono l’art. 3, dove si prevede che un decreto ministeriale definisca “gli indicatori ed i rispettivi valori” per determinare il punteggio da attribuire alle imprese cinematografiche di produzione, ai fini della determinazione del finanziamento statale; il 10, in cui si prevede che con decreto ministeriale “siano stabiliti il tetto massimo di risorse finanziarie” destinate agli incentivi alla produzione, nonchè, tra l’altro, “le modalità tecniche di erogazione dei medesimi” e il 19, in cui si dice che il ministro definisce annualmente gli obiettivi che contribuiscono a far deliberare l’erogazione dei contributi alle attività cinematografiche. Fondate anche le censure sugli articoli, 22 e 4 del dlgs, relativi all’autorizzazione all’apertura di multisale con oltre 1.800 posti, riservata al direttore generale competente del ministero. I giudici costituzionali hanno così dato parziale ragione a Emilia-Romagna e Toscana, che avevano impugnato quasi tutto il decreto legislativo, con l’accusa di intervenire in materie non di competenza legislativa esclusiva statale.

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