Si concluderà il 6 giugno prossimo l’istruttoria avviata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a carico di Anec (Associazione nazionale esercenti cinematografici) e Unidim (Unione nazionale delle imprese industriali e della distribuzione multimediale) relativa al procedimento I-363 – Accordo Distributori ed Esercenti Cinema. Il procedimento era stato avviato il 13 ottobre 1999 e successivamente prorogato al 30 giugno 2001. In merito al provvedimento I-363, l’Autorità Garante ha comunicato alcuni risultati emersi dall’istruttoria. A distributori e esercenti si comunica che: 1) L’accordo quadro sottoscritto il 22/12/1993 da Undf (ora Unidim) e Anec, può costituire un’intesa restrittiva della concorrenza e ai sensi dell’art.2, comma 2 della legge n.287/90 perché favorirebbe l’uniformazione delle condizioni di noleggio delle pellicole. 2) La serie continuata di iniziative poste in essere dal 1991 al 1999 dalle medesime associazioni in materia di prezzo dei biglietti di ingresso nei cinema, possa costituire un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’art.2, comma 2 della legge 287/90, in quanto idonea a uniformare i prezzi delle sale cinematografiche. 3) I rapporti di esclusiva nel noleggio delle pellicole (dal 1995 al 2001) tra il principale circuito di sale della città di Salerno e Catania e le principali case di distribuzione cinematografica a svantaggio delle sale dei comuni limitrofi, possano costituire un’intesa restrittiva ai sensi dell’art.2, comma 2 (lettera b e c) della legge 287/90, in quanto idonee a pregiudicare l’accesso alle pellicole di alcune sale cinematografiche.
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